Il Castello

Dal Castrum Busignani a Chiesanuova

Dal titolo del Convegno organizzato in occasione del 750° anniversario di appartenenza alla comunità del Titano

Il territorio della Repubblica di San Marino è suddiviso in nove Castelli: Città di San Marino, Borgo Maggiore, Serravalle, Acquaviva, Chiesanuova, Domagnano, Faetano, Fiorentino, Montegiardino.
Ad ogni Castello è preposta una Giunta presieduta da un Capitano di Castello.
La Giunta è composta di nove membri nei castelli con popolazione pari o superiore a 2000 abitanti, sette membri nei Castelli con meno di duemila abitanti.
Giunta e Capitano vengono eletti ogni cinque anni mediante votazione diretta, dai cittadini sammarinesi maggiorenni che abbiano residenza nel Castello.
I compiti e le funzioni della Giunta di Castello sono di carattere deliberativo, consultivo, promozionale, di controllo e di gestione dei servizi locali.
Alla Giunta compete promuovere decisioni degli organi istituzionali su questioni generali o di interesse del Castello.

Che cosa si intende per “Castello”?
La denominazione di “Castello” sta ad indicare una porzione del territorio sammarinese a cui per la sua storia, le tradizioni, la configurazione geografica, l’essere stata al centro di un abitato popolato, viene riconosciuta a fini politico – amministrativi una identità distinta da altre zone e portatrice di interessi particolari.

Per i rapporti tra le Giunte di Castello e lo stato, è stato istituito l’ufficio Giunte di Castello, con funzioni amministrative e attività istituzionali. La delega dei Rapporti con le Giunte di Castello è stata inserita nella Segreteria di Stato per la Giustizia, i Rapporti con le Giunte di Castello, l’Informazione e la Pace con Delibera del Consiglio Grande e Generale n. 2 del 27 luglio 2006 “Nomina del Congresso di Stato”.

Le Giunte di Castello sono organismi amministrativi decentrati, le cui origini si ritrovano nei Castelli aggregati alla Repubblica nel 1463 dopo la guerra contro i Malatesta. Oggi le giunte sono presenti in tutti i 9 Castelli della Repubblica, sono designate con votazione popolare da svolgersi ogni 5 anni e composte da 10 membri per i distretti con piu’ di 2000 ab. e da 8 per gli altri. Ogni giunta ha un suo Capitano di Castello che resta in carica per tutto il mandato della Giunta.

Prima suddivisione del territorio

Alla fine del XIII secolo il territorio di San Marino era diviso in 10 Gualdarie, zone coperte quasi interamente di boschi. Tali Gualdarie avevano una estensione che andava da un minimo di 150 ettari di superficie ad un massimo di 650, per un totale di 2.520 ettari, pari a circa 26 kmq. Quella era l’estensione del territorio di San Marino come risulta dagli Statuti del 1295 – 1302.

Le Gualdarie erano: Il Castello e le Piagge; Tesano, Montecucco e Castiglione; Casole; San Giovanni sotto le Penne; Sterpeto e Piandavello; Domagnano; Cailungo e Bauti; De Gavigliano (Gaviano) e Submonte.

Ad ogni Gualdaria erano preposti un Gualdario, o custode dei boschi, ed un Estimatore. Il Gualdario aveva anche il compito di curare il rispetto della legge nelle contrade e negli abitati della sua zona ed aveva funzione di giudice conciliatore, in quanto, nel caso di danni causati alle proprietà fondiarie – all’epoca dovuti per lo più a sconfinamento di bestiame a pascolo – , doveva fare il primo tentativo di concordare le indennità dovute dal danneggiatore al danneggiato (previa stima dell’entità del danno fatta dall’Estimatore).

La nomina dei Gualdari spettava ad uno dei Capitani Reggenti. Entro 15 giorni dalla sua investitura egli eleggeva due Nominatori che a loro volta sceglievano un Gualdario ed un Estimatore per ogni zona per la durata di un semestre.

La suddivisione del territorio in Gualdarie, conosciuta da San Marino nel XIII secolo, aveva scopi pratici di tutela del patrimonio naturale e delle proprietà rurali, di boschi, vigneti, pascoli e corsi d’acqua, e di mantenimento dell’ordine pubblico, in un periodo in cui la definizione dei confini fra i diversi fondi doveva essere molto poco precisa, la popolazione era scarsa ed i mezzi di trasporto e di comunicazione non erano diffusi né veloci.

Non si trattava ancora di una gestione del territorio a fini amministrativi e di coordinamento fra centri diversi aventi ognuno una propria identità e coesione interna costituita da interessi comuni.

I primi tre Castelli

Nel 1463, in seguito all’ultima guerra combattuta e vinta contro i Malatesta di Rimini, San Marino raggiunse il suo massimo e definitivo ampliamento territoriale entrando in possesso di tre Castelli: Serravalle, Montegiardino e Faetano, con le relative corti e giurisdizioni.
Questi Castelli già sotto i Malatesta avevano goduto di una certa autonomia amministrativa, infatti avevano propri Statuti ed erano retti ciascuno da un Arengo presieduto da un Capitano. San Marino mantenne ai tre Castelli le loro antiche prerogative.
Negli Statuti del 1600 sono indicati ancora come Comuni e sono precisate le modalità di elezione dei Capitani. Questi erano estratti a sorte dalla Reggenza ogni semestre tra i notai e i laureati in legge.

Vengono istituiti 10 Castelli – I Capitani rappresentano i Reggenti

Con regolamento del 16 marzo 1925 il territorio venne diviso in 10 zone alle quali fu data la denominazione di Castello (mutuata da quella in uso per Serravalle, Faetano, Montegiardino). I confini dei dieci Castelli ricalcavano in pratica quelli delle Parrocchie, eccetto Città che era divisa in due zone: la Guaita e la Fratta. Gli altri Castelli erano: Montale, Fiorentino, Pennarossa, Montecerreto, Torraccia, Serravalle, Faetano, Montegiardino. 

A ciascun Castello venne preposto un Capitano con il compito di sorvegliare il buon andamento dei pubblici servizi e la conservazione degli edifici pubblici, delle strade, delle acque e degli altri beni dello Stato. A Serravalle, Faetano, Montegiardino, che avevano ancora servizi e patrimoni comunali, i Capitani conservarono le funzioni di Capi delle rispettive amministrazioni comunali.

I 10 Capitani erano nominati all’inizio di ogni magistratura dai Capitani Reggenti, di cui erano i rappresentanti nei rispettivi Castelli. Potevano essere scelti tra i membri del Consiglio o fra i cittadini residenti nel distretto del Castello. Non potevano rifiutare la carica né dimettersi. Erano rieleggibili. In occasione di ogni Arengo semestrale erano nominati anche i Consiglieri di Serravalle (in numero di 5), Faetano (4) e Montegiardino (2).

Fino all’Arengo del 4 aprile 1943 risultano a verbale le nomine dei tradizionali dieci Capitani di Castello. Il 3 ottobre 1943 risultano solo le nomine dei Capitani e dei Consiglieri dei Castelli di Serravalle, Montegiardino e Faetano. Il 2 aprile 1944 sono aggiunte anche le nomine dei Capitani di Castello di Fiorentino, Domagnano e Chiesanuova. E vengono adottate per la prima volta le denominazioni di Domagnano e Chiesanuova al posto di Torraccia e Pennarossa. La stessa procedura è seguita l’8 ottobre del ’44. L’8 aprile del ’45 sono elencati nove Castelli, essendo stati accorpati la Guaita e il Montale (Città e Piagge). Viene adottata inoltre una nuova denominazione dei Castelli: Borgo per la Fratta; Fiorentino per Pennarossa (per un errore del verbalizzante, poiché Pennarossa aveva già assunto la denominazione di Chiesanuova), Acquaviva per Montecerreto e Domagnano per Torraccia.

L’organo diventa collegiale ed assume compiti e fisionomia prettamente amministrativi

Il 17 novembre 1945 l’istituto fu trasformato in collegiale con la creazione delle Giunte Ausiliarie. Scopo della Legge era corrispondere alle nuove esigenze pubbliche di carattere locale attraverso la formazione di un organo esecutivo in piena corrispondenza con le autorità centrali.

La Giunta Ausiliaria era scelta dal Congresso di Stato. La nomina veniva proclamata dai Capitani Reggenti in sede di Arengo semestrale. I membri dovevano essere scelti di preferenza tra i consiglieri e restavano in carica un anno (dal 1 aprile al 31 marzo dell’anno successivo). La Giunta Ausiliaria era in diretta dipendenza dal Congresso di Stato e dai singoli Deputati nell’ambito delle mansioni pertinenti ad ogni Dicastero. Nei Castelli di Serravalle, Faetano e Montegiardino la Giunta Ausiliaria si identificò con la amministrazione già costituita per la cura dei beni patrimoniali e dei servizi del luogo.

Nei Centri di Acquaviva, Domagnano, Fiorentino la Giunta era costituita da tre membri, in Città e Borgo da cinque membri.

La legge del ’45 abolì in toto quella del ’25. In essa non sono più menzionati i Capitani di Castello, ma è prevista la nomina di un Delegato all’interno di ogni Giunta, scelto dai suoi componenti a presiederla e coordinarne gli adempimenti. I Delegati della Giunta ausiliaria di Serravalle, Faetano e Montegiardino conservano il titolo di Capitano di Castello. La Giunta viene convocata ogni qualvolta occorra?. Nella legge sono elencati non dieci distretti ma otto centri urbani e rurali: Serravalle, Faetano, Montegiardino, Acquaviva, Domagnano, Fiorentino, Città e Borgo.

Di fatto, dai verbali delle riunioni dell’Arringo risulta che i Capitani di Castello continuarono ad essere nominati dal Congresso insieme ai membri della Giunta. Inoltre, a verbale sono indicati, diversamente da quanto definito dalla Legge, nove Castelli (compare Pennarossa, segnata, tra parentesi, come Chiesanuova).

Le Giunte Ausiliarie, oltre alle funzioni attribuite dagli Statuti ai Conservatori dei pubblici edifici, ai Sovrastanti alle vie e alle acque ed ai Capitani di Castello, di tutela delle cose dello Stato e della popolazione, assunsero il compito di attendere alla esecuzione degli ordini di carattere amministrativo emanati dal Governo e delle disposizioni e dei controlli che riguardano i servizi dell’Annona, dell’Assistenza, della Sanità , dei Lavori Pubblici, della Polizia Urbana e di quant’altro si attiene alle altre attività cittadine. Le Giunte non potevano adottare provvedimenti di propria iniziativa ma potevano proporli agli organi competenti.

L’ultima nomina dei Capitani e delle Giunte Ausiliarie avvenne l’8 aprile 1973. Nell’ Arengo del 7 ottobre ’73 la Reggenza lesse il seguente comunicato:

Si informa che essendo prossima la presentazione in seconda lettura avanti il Consiglio Grande e Generale della legge per la riforma delle Giunte di Castello, nella seduta odierna dell’Arengo la Reggenza non procederà alla nomina delle Giunte Ausiliarie. Nell’attesa, per espressa volontà del Consiglio Grande e Generale, restano confermate quelle attualmente in funzione. (La Reggenza) Assicura comunque l’Arengo che sarà sua cura a che ciò venga portato a termine con la più spedita sollecitudine.

La Giunta esce dalla sfera di influenza dell’esecutivo e diventa rappresentativa in modo indiretto

Aumenta il numero dei membri della Giunta che diventa espressione dei gruppi politici presenti in Consiglio

Nel 1973 si attua una ulteriore riforma di questi organi della amministrazione decentrata (non si può parlare ancora di amministrazione locale). In ciascuno dei nove Castelli della Repubblica è istituita una Giunta di Castello che elegge al suo interno un Capitano. Il numero dei componenti di ogni Giunta viene aumentato fino a 24 o 15 membri, a seconda che la popolazione residente nel distretto sia superiore o inferiore a 2000 abitanti. La Giunta resta in carica un anno. La carica è incompatibile con quella di Consigliere. I requisiti per essere eletti sono gli stessi richiesti per la elezione nel Consiglio Grande e Generale. La Giunta è costituita su indicazione dei Gruppi Politici presenti in Consiglio in base alla proporzione numerica dei gruppi stessi. E’ un primo passo verso l’allargamento della rappresentatività di questo istituto nei confronti della collettività a cui corrisponde anche un allargamento delle sue funzioni. Scopo della Riforma delle Giunte di Castello del 1973 è infatti realizzare in forma autonoma iniziative ed attività promozionali e di controllo di interesse pubblico e favorire lo sviluppo democratico in ambito locale. Si prefigurano le mansioni e il ruolo che questo organo ha mantenuto fino ad oggi:

  • stimolare la partecipazione dei cittadini alla vita politica in ordine sia a problemi particolari del Castello sia a quelli di interesse generale;
  • esercitare il controllo sullo svolgimento dei servizi, delle attività e dei lavori pubblici e sull’attuazione del piano di svi-luppo del territorio;
  • vigilare sulla conservazione dei beni patrimoniali dello Stato in particolare di quelli culturali, archeologici e artistici;
  • promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo;
    gestire le amministrazioni locali di beni e servizi.

La Giunta non può adottare provvedimenti con forza di legge ma può proporli agli organi competenti. Può presentare petizioni ed interrogazioni al Congresso di Stato ed invitare alle sue sedute rappresentanti del Governo e di altri organi istituzionali perché riferiscano su problemi di interesse generale; può servirsi di organi di informazione di vari enti per pubblicare proposte, osservazioni, documenti. Si prevede uno stanziamento nel Bilancio per il funzionamento delle Giunte e la realizzazione delle loro iniziative la cui amministrazione è affidata direttamente alle Giunte. La Giunta nomina al suo interno un Segretario col compito di redigere il verbale delle sedute. Il Capitano presiede la Giunta, la rappresenta e dà corso alle decisioni adottate. Percepisce un emolumento a titolo di rimborso spese. Non esistono ancora le “Case del Castelloâ€? ma già la legge prevede il reperimento di una sede per ogni Giunta.

Ulteriori modifiche alla Legge del 1979

La Legge del 10 novembre 1988, con l’obiettivo di dare ancora maggiore incisività a questi organi di rappresentanza locale, portò a 5 anni la durata in carica della Giunta e portò da due anni a trenta mesi quella del Capitano di Castello. Inoltre, per rendere più agevoli il lavoro e le decisioni della Giunta, ne ridusse il numero dei componenti portandoli da 21 a 17 nei Castelli con più di 2000 abitanti, da 15 a 11 in quelli con popolazione inferiore. Introdusse le seguenti competenze: facoltà di esprimere pareri sulle istanze d’Arengo che interessano il Castello, segnalare la disponibilità di alloggi sfitti appartenenti allo Stato e fungere in generale da raccordo fra domanda e offerta di abitazioni nella zona di pertinenza; fare eseguire autonomamente piccoli lavori di interesse collettivo nell’ambito del Castello usufruendo di un apposito fondo di bilancio.
Dal proporzionale al maggioritario. Il Capitano di Castello è eletto direttamente dai cittadini residenti nel Castello.

L’evoluzione delle Giunte di Castello, organi dell’amministrazione locale, ha una tappa fondamentale nella Legge del 24 febbraio 1994 n.22, tuttora in vigore.
Il numero dei membri della Giunta è ulteriormente ridotto a nove nei Castelli con popolazione superiore a 2000 abitanti, a sette in quelli con popolazione di numero inferiore. Essi hanno diritto ad ottenere un gettone di presenza ogni volta che si riuniscono.
La più importante innovazione introdotta riguarda il sistema di elezione della Giunte e dei Capitani di Castello, la presentazione delle candidature e la formazione delle liste.

  • Il Capitano di Castello non è più eletto dalla Giunta ma è anch’esso eletto direttamente dai cittadini insieme ai membri della Giunta. La sua carica dura 5 anni.
  • Qualunque cittadino, purché in possesso dei requisiti di legge, può autocandidarsi alle cariche di Capitano di Castello o di membro di Giunta.
  • Chi si candida come Capitano di Castello deve formare una lista (di cui è il capolista) di candidati a membri di Giunta. La lista deve ottenere, da parte degli elettori residenti nel Castello interessato, almeno 20 sottoscrizioni (se la popolazione è inferiore a 2000 abitanti) o 40 (se la popolazione è pari o superiore a 2000 abitanti).
  • Ogni lista, entro i 25 giorni precedenti la data delle elezioni, deve presentare il proprio programma.
  • Il Sistema elettorale adottato è il maggioritario puro con premio di maggioranza, misto al proporzionale.
  • In sede di voto, l’elettore, dopo aver scelto il Candidato a Capitano di Castello, ha facoltà di dare la preferenza a due candidati a membri di Giunta, appartenenti alla lista del Capitano di Castello prescelto.
  • E’ eletto il Capitano di Castello che ha ottenuto il maggior numero di voti. Alla sua lista sono attribuiti sei o cinque seggi, compreso quello del Capitano, a seconda che il Castello abbia popolazione superiore o inferiore a 2000 abitanti, anche se la percentuale dei voti ottenuti è inferiore al 60%. Se tale percentuale è superiore, alla lista è attribuito un numero di seggi pari alla percentuale dei voti validi ottenuti. I restanti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste secondo il metodo D’Hont.
  • Le elezioni sono valide anche se si presenta un’unica lista, purché abbia votato almeno il 50% del corpo elettorale del Castello e la lista abbia ottenuto più del 50% dei voti validi espressi. Ponendo tale percentuale di sbarramento, il legislatore ha inteso legittimare la rappresentatività della lista in rapporto alla popolazione del Castello.

Alla riforma del sistema elettorale consegue una riforma delle competenze di questi organi, tra cui spicca in particolare l’attribuzione al Capitano di maggiore autonomia e di alcune funzioni proprie dell’amministrazione statale. Egli ha il diritto di partecipare alla commissione urbanistica e può celebrare matrimoni civili. Anche i compiti delle Giunte risultano rafforzati: ad esempio, ora possono stabilire rapporti diretti con enti ed amministrazioni di altri Stati (previo nulla osta congiunto della Segreteria di Stato Affari Esteri e del Dicastero ai Rapporti con le Giunte) e possono intervenire in materia di tutela ambientale.

La Giunta diventa elettiva, organo di democrazia diretta, strumento di gestione autonoma di beni e di interessi collettivi

Allo scopo di favorire la partecipazione dei cittadini alla vita politica e per una efficiente e moderna funzionalità amministrativa con la Legge 30 novembre 1979 n.75 vengono riformati il sistema di nomina e le attribuzioni delle Giunte. Si attua così il passaggio netto di questo organismo dal centro alla periferia. Ovvero, le Giunte e i Capitani di Castello non sono più un organismo che, direttamente emanato dal potere centrale (dai Reggenti prima, dal Congresso e dal Consiglio poi) lo rappresenta nei vari ambiti locali, ma diventano un organismo che rappresenta gli interessi di ogni entità territoriale nei confronti del governo centrale, con autonomia di gestione di alcune problematiche, di beni e servizi locali. Le Giunte di Castello si configurano quindi come un nuovo interlocutore sulla scena istituzionale.

La principale innovazione introdotta riguarda il sistema di nomina delle Giunte che diventano elettive per consultazione di tutto il corpo elettorale di ogni Castello, a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

Le liste dei candidati si presentano sotto il segno dei partiti politici.

Nei distretti con popolazione fino a 2000 abitanti i membri di Giunta sono 15, in quelli più popolosi sono 21. La durata in carica della Giunta è aumentata fino a quattro anni.

La Legge precisa, per la prima volta a chiare lettere, che il territorio della repubblica è suddiviso in nove distretti amministrativi denominati Castelli, che sono: San Marino, Borgo Maggiore, Serravalle, Acquaviva, Chiesanuova, Domagnano, Faetano, Fiorentino e Montegiardino. In ognuno di essi è istituita una Casa del Castello.

Le Giunte di Castello hanno funzioni di carattere deliberativo, consultivo, promozionale, di controllo e di gestione dei servizi localiâ€?. Possono deliberare nei limiti delle leggi vigenti, nell’ambito del territorio e della popolazione del Castello; possono svolgere ogni attività ritenuta proficua per la popolazione interessata. Fra le nuove competenze, le più importanti sono: la possibilità di gestire il bilancio della Giunta; esercitare l’iniziativa legislativa con la presentazione di progetti di legge, promuovere i referendum; rilasciare il nulla osta preventivo sulla concessione o il trasferimento di licenze commerciali e artigianali da esercitare nel Castello; esprimere pareri sul bilancio dello Stato.

Le Giunte non possono stabilire rapporti diretti con altri enti o con amministrazioni di altri Stati.

Ogni Giunta elegge al suo interno un Capitano di Castello, che la presiede e che resta in carica per due anni.
Anche il Segretario della Giunta resta in carica per due anni e come il Capitano ha diritto a una retribuzione. I membri della Giunta possono assentarsi dal lavoro per esigenze del loro mandato usufruendo di permessi straordinari.

L’appartenenza ad una Giunta è incompatibile con il mandato consiliare.

Modifiche alla Legge del 1994 – Maggiore stabilità per le amministrazioni locali

La Legge n.22 del 1994 viene modificata negli artt. 5 e 9 con la Legge n.97 del 2002.
La nuova normativa prevede che, in caso di dimissioni, decadenza o morte del Capitano di Castello, non si vada più alle elezioni, ma si proceda alla sua sostituzione con il Consigliere di Giunta appartenente alla lista del Capitano, che ha ottenuto il maggior numero di voti.
In caso di dimissioni, decadenza o morte dei Consiglieri di Giunta eletti, il Capitano procede alla sostituzione con il candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente per numero di voti.
E’ invariata la rinnovabilità totale della Giunta tramite consultazioni elettorali qualora perda la metà più uno dei suoi componenti o sia esaurita la graduatoria dei non eletti.
Inoltre, pur restando ferma la incompatibilità fra la carica di Capitano di Castello o di membro di Giunta con il mandato di membro del Consiglio Grande e Generale, la nuova normativa introduce la facoltà , per chi ricopra una di queste cariche, di candidarsi quale membro dell’altro organismo elettivo, purché, se eletto, opti per uno dei due mandati (politico o amministrativo) nel termine di quindici giorni dall’ultima elezione.